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Brevetti Ing. Cirillo (Fondato nel 1928).




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Diritti D’Autore


Tutela e Azione giudiziaria.                                                                                   Articoli.

Con l’accertamento di una contraffazione, anche se parziale, chi subisce danno o pregiudizio, anche in termini economici, può intraprendere le opportune azioni innanzi all’autorità giudiziaria, per proteggere il proprio marchio/brevetto, con le conseguenti attività la cui efficacia ponga fine e rimedio al danno cagionato.


Sicurezza.

Chi subisce un’azione di contraffazione, può intraprendere la procedura d’urgenza con la quale, in maniera cautelare, può ottenere che il contraffattore ponga fine alla propria attività/produzione. Con conseguente sequestro dei beni oggetto di contraffazione.

Generalmente quest’azione ottiene decretazione dal giudice in brevissimo tempo. In questo modo si ottiene l’effetto di fermare l’attività di contraffazione.


Inibitoria.

Tra i provvedimenti maggiormente richiesti al giudice, c’è la cosiddetta “inibitoria”. Inibitoria a produrre. Ovvero la richiesta al giudice, dell’ordinanza di terminare la contraffazione, copia del marchio o del prodotto. Il provvedimento si può ottenere in un periodo poche settimane. E’ un provvedimento che si può richiedere in forma di urgenza. Il giudizio di merito non è necessario, e ciò comunque permette successivamente di richiedere il risarcimento dei danni.

Si può determinare anche una penale a carico del contraffattore per il ritardo con il quale lo stesso pone fine all’attività illecita. In genere il ritardo è quantificato in giorni.


Sequestro.

Il giudice emette anche l’ordine di sequestro dei beni contraffatti. Il provvedimento prevede il blocco dei beni e la loro commercializzazione. I beni devono essere tenuti là dove vengono immagazzinati. Anche presso lo stesso contraffattore. Che però non può spostarli ne ovviamente trarne alcun beneficio.

In questo contesto il giudizio di merito è invece necessario affinché si possa procedere con l’accertamento dei motivi addotti dal danneggiato. E per richiedere poi i danni.


Descrizione.

Si richiede al giudice l’accesso alla sede di chi si presume si il contraffattore, o presso terzi comunque interessati ne processo di contraffazione. Ciò permette di effettuare verifica sui prodotti “oggetto di contraffazione”, con la descrizione particolareggiata, al fine di determinare l’effettiva esistenza di prodotti “contraffatti”.

L’accesso viene anche concesso senza che sia stata fissata una udienza, dal giudice, e per creare l’effetto sorpresa, l’accesso viene effettuato senza che il “contraffattore” venga informato.

L’accesso di fatto rappresenta un efficace metodo per appurare, entrando nel merito, la contraffazione. E le prove così acquisite potranno essere usate nel giudizio.


Risarcimento.

Il danneggiato da un plagio o da una forma di contraffazione, del brevetto, del marchio, del design ecc, può procedere con la richiesta di “risarcimento del danno”.

Per ottenere il risarcimento, bisogna andare in giudizio. Infatti il risarcimento del danno non rientra nelle procedure di urgenza previste, come sopra indicato ad es. per l’accesso.

Si potrà comunque richiedere al contraffattore di risarcire il cosiddetto “danno emergente” ed il “lucro cessante”.

Il primo riguarda tutti i costi sostenuti per la contraffazione subita, il secondo invece riguarda i mancati guadagni cagionati dalla contraffazione.