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Brevetti Ing. Cirillo (Fondato nel 1928).




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Diritti D’Autore


 Intelligenza Artificiale Generativa (IA-AI).  (Continua da IA Generativa)                         Articoli.


7- Unione Europea e IA. Azioni a tutela.

Con l’AI ACT, la UE, cerca di tutelare la trasparenza ed inoltre quelli possono essere definiti eventi di “BLACBOX” (Strumento di IA che consente agli sviluppatori di trovare i migliori snippets (pezzi) di codice da utilizzare durante la creazione di determinati prodotti).

In questo modo si cerca di porre un freno attraverso l’accentuazione del rischio e della responsabilità, di usi illeciti. (vedi successivi 11 e 13).

Nell’Unione Europea, quest’eccezione del DMT, ha ricevuto espresso riconoscimento dalla Direttiva UE sul Diritto d’Autore  nel mercato Unico Digitale 790/2019. La direttiva consente il DMT e la riproduzione, se si è avuto accesso a determinati contenuti solo in maniera  e sempre che il legittimo proprietario non abbia voluto esercitare l’ Opt-out, con il quale si può evitare che lavori sottoposti a tutela.

Attualmente si può constatare, alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali, che almeno in Europa si riconosce la tutela solo ad opere che rappresentino realmente un’espressione della personalità dell’autore, di conseguenza non è attualmente ammesso la tutela di un’opera generata dalla IA. Pertanto in mancanza di una legislazione chiara e specifica a regolamentare la materia, andranno affrontati i vari casi volta per volta. Evidentemente con pronunce potranno essere anche contrastanti tra loro.


8- Definizioni IA.

Per il Parlamento Europeo, l’IA va distinta secondo la tecnologia a cui appartiene. Ovvero suddividendola in due classi: ANI, Artificial Narrow Intelligence, IA ristretta,  e AGI, Artificial General Intelligence, IA Generale.

ANI= Weak IA, tecnologie che utilizzano dati specifici per operare in ambiti ben definiti.

AGI= Strong IA, tecnologie che utilizzano anche modelli linguistici dimensionalmente ampi, LLM, Large Language Model.


9- AI ACT in Europa.

L’Artificial Intelligence Act, è  stato approvato il 13 Marzo 2024, dal Parlamento Europeo, fa riferimento alle limitazioni già espresse con la direttiva 2019/790 (la Direttiva del Copyright).

AI ACT, specifica chiaramente che “l’utilizzo dei contenuti protetti dal diritto d’autore, richiede espressamente che vi sia l’autorizzazione del titolare di tutti i diritti inerenti l’opera/contenuto, salvo eccezioni”.

I fornitori di modelli di IA, devono mettere in pratica politiche operative che rispettino i dettami dell’ AI ACT, non solo ma devo anche predisporre tecnologie atte a riservare i diritti dei titolari. Una specie ne è la cosiddetta Lettura Automatizzata, se i contenuti siano a disposizione on-line. E’ un’eccezione “Text and data Mining”, della direttiva copyright, con recezione anche in Italia con l’art. 70-quater dell’LDA. Con definizione dell’estrazione dei dati consentita, attraverso riproduzioni o estrazione da opere, oppure da materiali o contenuti comunque disponibili in rete, od anche in banche dati, e quindi legittima a meno ché non esistano diritti di uso esclusivo o in ogni caso diritti a vantaggio dei titolari anche dei diritti connessi alla tutela del diritto d’autore.


10- Materiali protetti e che vanno protetti in materia di IA.

I materiali su  cui va maggiormente ad impattare, e non solo, l’IA, sono i materiali di natura visiva, quali foto, od anche solo illustrazioni, inoltre poi libri, articoli, contenuti editoriali di vario tipo, che siano protetti da dal diritto d’autore.

L’AI ACT, dispone che aziende, o farm, che sviluppino oppure che facciano uso di IA, devono garantire che i materiali sopracitati utilizzati, siano sempre “autorizzati”. L’AI ACT, pur non costituendo di fatto una vera e propria normativa guida, di fatto definisce alcuni meccanismi, come ad esempio il fatto che le opere create con IA possano essere tutelate dal diritto d’autore purchè, dette opere, abbiamo effettivamente “generato” un apporto comunque creativo, e con valore significativo da un essere umano che ne ha gestito il sistema. In mancanza dell’apporto “umano”, non si potrà parlare di diritto d’autore per un’opera generata solo da IA.


11- Conclusioni.

Si può concludere che, fin quando il legislatore, la società in cui viviamo, non definiranno dei limiti entro cui le IA potranno essere utilizzate senza ledere la tutela del diritto di proprietà intellettuale, e quindi dei diritti d’autore, in sostanza un forma di codice etico, la stessa consapevolezza dello straordinario potenziale offerto dalle IA non sarà completamente compreso, nelle sue innumerevoli applicazioni, alcune delle quali di grande interesse pubblico. Riconoscere che l’utilizzo delle IA in supporto alla creatività umana sarà certo un punto di partenza, riducendo l’alea generata dalla mancanza di una normativa definita.

L’addestramento delle IA con delle opere d’autore e tutelare il risultato della tecnologia così prodotta, rappresentano inevitabilmente due aspetti della stessa questione. Questione che per non trova una adeguata definizione ne dal punto di vista normativo ne con decisioni giudiziarie efficaci. Questo in tutto il mondo. Molto spesso però sono le decisioni dei tribunali a costituire la “norma”.